Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 6 novembre 2013, ai sensi dell’art. 52, c. 3, del D.L. 69/2013, convertito con modificazione dalla L. 98/2013, con il quale vengono stabilite le modalità e le condizioni per la concessione della rateizzazione straordinaria dei debiti tributari a Roma iscritti al ruolo.
In particolare è il terzo articolo del citato decreto ministeriale a dettare le condizioni per la richiesta del piano di rateizzazione dei debiti tributari a Roma, così come definiti dai precedenti articoli 1 e 2.
Innanzitutto, per chiedere un piano straordinario, il debitore deve attestare la comprovata e grave situazione di difficoltà economica a lui non imputabile tramite istanza motivata da produrre all’agente della riscossione.
L’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza, e, per gli altri soggetti, è superiore al 10 per cento del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità è compreso tra 0,50 ed 1.
A tal fine il debitore deve allegare all’istanza di rateizzazione dei debiti tributari a Roma la necessaria documentazione contabile aggiornata.
Per quanto concerne i piani di rateizzazione ordinari e i piani di rateizzazione in proroga ordinari già accordati in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. 6 novembre 2013, ai sensi dell’art. 4, possono essere aumentati fino a 120 rate ove sussistano le condizioni indicate dall’art. 3 del medesimo decreto e su istanza del debitore.
Il monitoraggio dell’andamento della riscossione è affidato dall’art. 5 a Equitalia, che deve presentare una relazione al MEF entro il 31 marzo di ogni anno.
Debiti tributari Roma
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 21 giugno 2013 – Supplemento Ordinario n. 50), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 20 agosto 2013 – Supplemento Ordinario n. 63), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ha introdotto, all’articolo 52, nuove disposizione per la riscossione mediante ruolo dei debiti tributari Roma, andando a modificale il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 ottobre 1973 – Supplemento Ordinario).
L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, contempla la possibilità di dilazionare i debiti tributari Roma, stabilendo, al primo comma, che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Il successivo comma del medesimo articolo prevede, però, che, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, senza più possibilità di nuova rateizzazione dei debiti tributari Roma.
L’ultimo comma dell’articolo 19 prevede, infine, che le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
L’articolo 19-bis, rubricato “Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali”, prevede che se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
L’articolo 21 (Interessi per dilazione di pagamento) stabilisce, al comma 1, che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
Debiti tributari
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 262 del 8 novembre 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 novembre 2013, recante “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013”.
L’articolo 1 del citato decreto ministeriale definisce “piano di rateizzazione ordinario” quello con durata massima di 72 rate, “piano di rateizzazione in proroga ordinario” quello in proroga alla durata massima di 72 rate, “piano di rateizzazione straordinario” quello con durata massima di 120 rate e “piano di rateizzazione in proroga straordinario” quello in proroga alla durata massima di 120 rate.
L’articolo 2 del D.M. 6 novembre 2013 prevede il piano di rateizzazione dei debiti tributari, stabilendo che il debitore, nel richiedere la rateizzazione, può alternativamente chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ovvero chiedere un piano di rateazione straordinario, fino a un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Se intende chiedere un piano di rateizzazione ordinario in proroga dei debiti tributari, il debitore può alternativamente chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, oppure chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario dei debiti tributari, il debitore può alternativamente chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, o chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.