Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 21 giugno 2013 – Supplemento Ordinario n. 50), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 20 agosto 2013 – Supplemento Ordinario n. 63), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ha introdotto, all’articolo 52, nuove disposizione per la riscossione mediante ruolo dei debiti tributari Roma, andando a modificale il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 ottobre 1973 – Supplemento Ordinario).
L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, contempla la possibilità di dilazionare i debiti tributari Roma, stabilendo, al primo comma, che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Il successivo comma del medesimo articolo prevede, però, che, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, senza più possibilità di nuova rateizzazione dei debiti tributari Roma.
L’ultimo comma dell’articolo 19 prevede, infine, che le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
L’articolo 19-bis, rubricato “Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali”, prevede che se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
L’articolo 21 (Interessi per dilazione di pagamento) stabilisce, al comma 1, che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
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