Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 6 novembre 2013, ai sensi dell’art. 52, c. 3, del D.L. 69/2013, convertito con modificazione dalla L. 98/2013, con il quale vengono stabilite le modalità e le condizioni per la concessione della rateizzazione straordinaria dei debiti tributari a Roma iscritti al ruolo.
In particolare è il terzo articolo del citato decreto ministeriale a dettare le condizioni per la richiesta del piano di rateizzazione dei debiti tributari a Roma, così come definiti dai precedenti articoli 1 e 2.
Innanzitutto, per chiedere un piano straordinario, il debitore deve attestare la comprovata e grave situazione di difficoltà economica a lui non imputabile tramite istanza motivata da produrre all’agente della riscossione.
L’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza, e, per gli altri soggetti, è superiore al 10 per cento del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità è compreso tra 0,50 ed 1.
A tal fine il debitore deve allegare all’istanza di rateizzazione dei debiti tributari a Roma la necessaria documentazione contabile aggiornata.
Per quanto concerne i piani di rateizzazione ordinari e i piani di rateizzazione in proroga ordinari già accordati in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. 6 novembre 2013, ai sensi dell’art. 4, possono essere aumentati fino a 120 rate ove sussistano le condizioni indicate dall’art. 3 del medesimo decreto e su istanza del debitore.
Il monitoraggio dell’andamento della riscossione è affidato dall’art. 5 a Equitalia, che deve presentare una relazione al MEF entro il 31 marzo di ogni anno.
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